giovedì 30 giugno 2011

La definizione di biomassa nella normativa italiana

Attualmente non esiste in Italia una definizione univoca di biomassa. Data l'eterogeneità dei materiali, il campo di utilizzo, la provenienza, ecc., la definizione di biomassa assume un significato diverso a seconda dell'ambito di applicazione o della normativa di riferimento. Ne consegue che sia per la procedura autorizzativa di un impianto a biomasse che per l'utilizzo di biomasse come combustibile o per la gestione di biomassa intesa come rifiuto o sottoprodotto, dovrà essere utilizzata la definizione della normativa che in quel momento si sta utilizzando.
La cosa può creare difficoltà di attribuzione, dato che le diverse fonti legislative e istituzionali la definiscono in maniera diversa e, talvolta, contraddittoria. Infatti, proprio la tipologia del materiale combustibile e la sua provenienza sono stati oggetto di dinieghi e ricorsi in merito alle procedure autorizzative degli impianti.

Biomasse e IAFR 

Il primo approccio alla definizione di biomassa si ha confrontandosi con la procedura autorizzativa dell'impianto, in caso esso sia dedicato alla produzione di energia elettrica. L’art. 2 del DLgs 387/2003 riprende testualmente la direttiva 2001/77/CE e stabilisce che "... per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
Nel contesto della disciplina delle fonti di energia rinnovabile questa è l’unica definizione di biomassa – presente nella legislazione italiana – che sia rilevante e congruente con la pertinente direttiva (TAR Piemonte Sezione I, sentenza 1563 del 5 giugno 2009).
La definizione di biomassa ai sensi del DLgs 387/2003, è stata ampliata dal recente DLgs 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. L'art. 2, lettera e), definisce la biomassa come “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”
Oltre alla definizione generale sono distinti i seguenti composti (art. 2):
• bioliquidi i “combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa”;
• biocarburanti i “carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa”;
• biometano il “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”.
Rispetto alla precedente direttiva 2003/30/CE, viene aggiunta la definizione di "biometano" e vengono distinti i “bioliquidi” dai “biocarburanti”.

Biomasse combustibili
Più dettagliata è la definizione di biomassa nel caso la si debba intendere come combustibile nella procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del DLgs 152/2006, parte V.
Ricordiamo che non necessita di autorizzazione alle emissioni gli impianto di combustione alimentati a biomasse, con potenza nominale inferiore 1MW, o a biogas con potenza nominale inferiore 3MW (art. 269, comma 14, lettera a, e lettera f). Diversamente, per quanto riguarda la definizione dei combustibili consentiti, questi sono indipendenti dalla soglia dimensionale dell'impianto, e sono descritti all'art. 293 ed elencati in dettaglio all'allegato X. Per quanto riguarda le biomasse essi sono:

• biodiesel;
• legna da ardere;
• carbone di legna;
• biomasse combustibili;
• biogas;
• gas di sintesi.

Lo stesso decreto all'allegato X, parte II, sezioni 1, 4 e 6 indica anche le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei combustibili, che di seguito riportiamo.

Biodiesel
Vengono dati i valori limite delle proprietà che il combustibile deve avere in termini di viscosità, residuo carbonioso, acidità, potere calorifico, ecc. (allegato X, parte II, sezione 1, par. 3).

Legna da ardere e altre biomasse combustibili
Vengono definite la provenienza e le condizioni di utilizzo (allegato X, parte II, sezione 4), e cioè:

Tipologia e provenienza
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego ;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
f) Sansa di oliva disoleata [...];
g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere [... ].

Condizioni di utilizzo
La conversione energetica di tali biomasse può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

Biogas
Vengono fornite sia le caratteristiche sia le condizioni di utilizzo del biogas (allegato X, parte II, sezione 6). Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica.
Il biogas derivante da rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.

Il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiori allo 0,1% v/v.

Rapporto tra biomassa, sottoprodotto e rifiuto
L'attribuzione di alcuni rifiuti "biodegradabili" alla accezione di "biomasse" al fine della valorizzazione energetica e dell’accesso ai meccanismi di incentivazione all'interno della normativa energetica, comporta da molti annidubbi interpretativi e la conseguente rimodulazione delle definizioni.

Già dalla Legge 10/1991, tra le fonti rinnovabili definite all'art. 3, comma 3, è annoverata anche la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Secondo il DLgs 79/1999, fra le fonti rinnovabili è annoverata anche la trasformazione in energia elettrica di prodotti vegetali e rifiuti organici ed inorganici (art. 2, comma 15).

Secondo la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2000 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, si definiscono biomasse gli scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare nonché cascami di legno non trattati e cascami di sughero.

Nella posizione comune CE n. 18/2001 definita dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva europea sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, le biomasse vengono così definite: "la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”.

A seguire, il DLgs 387/2003 ha ripreso questa definizione, specificando meglio l'ultima categoria e cioè: "...la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, purché non pericolosa ai sensi degli allegati del Decreto Ronchi sui rifiuti".
Nella nuova definizione di "rinnovabili” data dal DLgs 387/2003 scompaiono i "rifiuti inorganici”, presenti nel DLgs 79/1999. Tuttavia l’articolo 17 (commi 1 e 3) del DLgs 387/2003 stabilisce che, pur nel rispetto della gerarchia di trattamento sancita dal DLgs 22/1997 (priorità al recupero di materia rispetto al recupero di energia) alcuni rifiuti anche non biodegradabili erano ammessi a beneficiare del regime di promozione riservato alle fonti rinnovabili.

I rifiuti ammessi erano quelli non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, individuati dal Dm 5/2/1998 (poi modificato dal Dm 5/4/2006 n. 186) e quelli ulteriori individuati dal successivo DM 5/5/2006. Erano invece esplicitamente esclusi dal regime riservato alle rinnovabili: le fonti assimilate, i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario fosse la produzione di vettori energetici o di energia, i prodotti energetici non conformi ai requisiti definiti nel DPCM 8/3/2002 (confluito assieme al DLgs 22/1997 nel DLgs 152/2006) disciplinante le caratteristiche merceologiche dei combustibili.

Lo stato attuale del rapporto biomassa/rifiuto
Le recenti disposizioni intervenute in materia di rifiuti, nonché l’evoluzione della giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, portano ad affermare che la nozione giuridica di rifiuto si è evoluta al punto da richiedere un approccio dinamico alla stessa. Secondo l’art. 3, punto 12, della direttiva 2008/98/CE, al fine di ridurre la produzione di rifiuti occorre innanzi tutto fare prevenzione allungando il più possibile il ciclo di vita dei prodotti.
Quanto affermato trova esplicitazione:
1. nell’art. 7, punto 1, della Direttiva 2008/98/CE secondo la quale “L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco dei rifiuti non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’art. 3, punto 1.”
Secondo quest’ultima disposizione si definisce “rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.”


2. nella sentenza del 12 settembre 2008 n. 35235, con la quale la III sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che “l’imprenditore non si disfa di un residuo se può ancora utilizzarlo ricavandone utili, riutilizzandolo nel proprio ciclo produttivo o vendendolo. La vendita è operazione commerciale che reca vantaggi al venditore ed all’acquirente e non gestione di un rifiuto. La gestione degli scarti comporta costi ed oneri, quella dei sottoprodotti arreca invece vantaggi. Il valore economico del residuo è un elemento determinante per la distinzione tra scarto e sottoprodotto anche se spesso è stato trascurato dagli interpreti”.

3. nella definizione di rifiuto contenuta all’art. 183, comma 1, lett. a) del DLgs 152/2006 (modificato dal DLgs 205/2010), che richiede la compresenza di due requisiti per la classificazione di una sostanza quale rifiuto e cioè “che il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (comma 1, lettera a) e che rientri nelle categorie riportate nell’allegato alla parte IV.

In materia di rifiuti, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo in impianti industriali e termici sono definite all'articolo 185 del DLgs 152/2006, parte IV. Nella attuale formulazione viene definita una gerarchia di gestione dei rifiuti, che comprende “l'opzione” del recupero di energia e l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo come altro mezzo per produrre energia. 

In tal senso sono escluse dall'ambito di applicazione della parte IV del Decreto le seguenti materie:

• Art. 185, comma 1, lettera f) le materie fecali (se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

• Art. 185, comma 2, lettera b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.
In conclusione la definizione di biomassa come rifiuto non è sempre chiara e per definire se ci si trova in presenza di un rifiuto (e quindi se si rientra nel campo di applicazione della parte IV del DLgs 152/2006), il proponente e il responsabile del procedimento autorizzatorio dell'impianto a biomasse si devono interrogare su quali siano le intenzioni del soggetto che ha prodotto la biomassa in ingresso (o in uscita), da quale processo produttivo sia scaturito e se sia contenuto in elenchi che lo definiscono tale. 

L’incrocio di queste variabili porterà alla classificazione corretta della sostanza, ed è proprio alla luce delle variabili sopra dette, che la medesima sostanza può essere classificata in modo differente. Sottolineiamo inoltre per gli impianti a biogas, che proprio l'art. 185, comma 2 impedisce di escludere a priori dall'ambito di applicazione della parte IV del DLgs 152/2006 una sostanza di origine animale destinata alla produzione di biogas.

L'impiego dei sottoprodotti per la valorizzazione energetica
Il DLgs 152/2006 (modificato dal DLgs 205/2010) all’art. 183, comma 1, lettera qq) definisce sottoprodotto e non rifiuto (ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, commi 1 e 2, ovvero:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

A tentare di dirimere i conflitti di attribuzione tra sottoprodotto e rifiuto è intervenuta la recente modifica all'art. 184. In particolare l'art. 184-ter sostiene che un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici; 
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Un ulteriore conflitto di attribuzione talvolta nasce dalla pratica di stoccaggio, nei depositi dell'impianto, di rifiuti gestiti come tali per la produzione di energia. Tale materiale può essere incluso sia nelle definizioni del DLgs 387/2003 sia in quelle del DLgs 152/2006 (artt. 208 e 214), ma entrambe le norme comprendono rinvii reciproci ancora incompleti. Risulta evidente che non è possibile una definizione a priori della biomassa come sottoprodotto o rifiuto e la classificazione delle biomasse in ingresso deve essere effettuata caso per caso analizzando in dettaglio tutta la filiera di produzione, gestione ed utilizzo finale della biomassa. La corretta valutazione è fondamentale perché l'attribuzione a rifiuto o sottoprodotto può influire in modo significativo sul business plan dell'impianto.


venerdì 24 giugno 2011

Energia: Finlandia, produzione di energia con biomasse

Il più grande progetto di gassificazione della biomassa del mondo è in programma per la Finlandia. La Global Engenering and Technology Corporation, Metso , è dietro l’impresa, per la costruzione dell’impianto a Voima Oy, Vaskiluodon a Vaasa.
Utilizzando la tecnologia di Metso per sostituire il carbone con energie rinnovabili a base di legno, l’impianto sarà in grado di fornire circa 140 MW alla rete, rendendo l’operazione più grande del suo genere in tutto il mondo.
E’ previsto che dal 25% al ​​40% del carbone attualmente in uso sarà sostituito da biomasse a base di legno, come i residui di foresta e di lavorazione del legno. Il carbone sarè ancora utilizzato per la combustione del gas fornito dalla biomassa, però, si potrà vedere una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 230.000 tonnellate annue.
Il progetto ha comportato un investimento da parte Vaskiluodon Voima pari a 40 milioni di euro e dovrebbe essere pienamente operativo verso la fine della coda del 2012. Metso sarà responsabile dello sviluppo del sistema di movimentazione del combustibile, l’impianto di essiccazione e il gassificatore, nonché per le modifiche delle infrastrutture di supporto per il sistema esistente a carbone. Juhani Isakssun, un Product Manager per Metso, ha detto:
“La maggior parte della produzione mondiale di energia è ancora prodotta dal carbone. La nuova tecnologia di Metso di bio-gasification, compresa la biomassa essiccata, offre una nuova alternativa economicamente vantaggiosa per i grandi impianti a carbone per aumentare la quota di biomassa e ridurre al proporzione di carbone e delle emissioni. “
La tecnologia di Metso è pensata per avere un costo relativamente basso e un modo veloce ed efficiente della distribuzione di bioenergie, come il calore in eccesso da riutilizzare in un impianto appositamente progettato per l’essiccazione. In tal modo, la biomassa umida diventa una soluzione conveniente per operazioni su larga scala, come quella di Vaasa. L’approvvigionamento della biomassa sarà a livello locale, invece di importare carbone forniranno anche nuovi posti di lavoro nella zona.
Il progetto pone la Finlandia in una posizione invidiabile per quanto riguarda l’uso delle energie rinnovabili nella produzione energetica. L’attuale legislazione prevede che tutti gli stati UE devono fornire il 20% di tutta l’energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e la Finlandia è ben più avanti. Attualmente, il 25% del consumo energetico della Finlandia proviene da fonti rinnovabili e il paese cercherà di raggiungere il 38% entro il 2020.

sabato 21 maggio 2011

Prima centrale a biomassa in Sicilia

Torniamo a parlare di energia da biomassa, con la notizia dell’inaugurazione dellaprima centrale in Sicilia, ad Enna, progetto che si inserisce nell’ambito del quadro di sviluppo europeo ed italiano per la produzione di energia elettrica da fontirinnovabili nel quale è impegnata la Regione.
Per la costruzione della centrale si è costituita una società, la Sper, capitanata daRoberto Poggi. E sarà proprio Poggi, l’8 febbraio prossimo a presenziare alla cerimonia di inaugurazione nella Valle del Dittaino alla presenza del governatore sicilianoRaffaele LombardoLa centrale utilizzerà legno di eucalipto ed avrà come capacità di produzione circa 20 MWe. Il progetto prevede realizzazione e collegamento alla Rete Elettrica Nazionale in un tempo massimo di 25 mesi. Della progettazione e della realizzazione si occuperà nel concreto la IgInfrastrutture e Gestioni SpA., società di ingegneria, nonchè azionista di maggioranza della Sper.
L’energia prodotta sarà come una boccata d’aria fresca e illuminerà, a ridotto tasso di emissioni, una vasta area. Il legno che si utilizzerà, il cippato di eucalipto, proviene dai boschi di proprietà dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali delle province di Enna e Caltanissetta. Tutte le operazioni di taglio, cippatura e trasporto della biomassa sono affidate alla “Biomasse Sicilia spa”.
Ricordiamo che la biomassa rientra a tutti gli effetti nelle energie considerate rinnovabili. Viene infatti prodotta utilizzando materiali organici (vegetali o animali) che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione. Per tanto l’anidride carbonica che si sprigiona nel processo di produzione dell’energia sarebbe la stessa che si verrebbe ad emettere se si lasciassero questi scarti (biomasse) a decomporsi naturalmente secondo il loro ciclo materiale.
Secondo un rapporto diffuso dal Gse, Gestore dei Servizi Elettrici, in Italia si contavano a fine 2008, 352 impianti alimentati da biomasse e rifiuti per un totale di 1.555 MW di potenza installata e una produzione di 5.966 GWh, con Lombardia, Emilia Romagna, e Veneto in testa alle regioni più produttive.

mercoledì 11 maggio 2011

Fiper: "Verso riconoscimento ruolo strategico di biometano e teleriscaldamento a biomassa"

Il dibattito sullo schema di decreto per il recepimento della direttiva europea sulle fonti rinnovabili, approvato martedì scorso dal Consiglio dei ministri, si arricchisce della voce di Fiper (Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili)


Il ruolo delle biomasse

Fiper esprime apprezzamento per il riconoscimento esplicito neldecreto alla generazione termica da fonti rinnovabili. In particolare per il comparto biomassa-energia, viene di fatto premiato l’uso virtuoso della risorsa legno per il teleriscaldamento.





“La costituzione di un fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento a biomassa (articolo 20) è una grande conquista per noi gestori, visto che l’incidenza del costo della rete sull’investimento varia dal 50% al 80%”, spiega il presidente di Fiper, Walter Righini. Che aggiunge: “Condividiamo il principio di collegare i requisiti di accessibilità al Fondo rotativo in funzione della filiera di approvvigionamento della biomassa (comma 4). Gli incentivi, infatti, devono essere correlati alla qualità del combustibile in ingresso e all’efficienza produttiva dell’impianto; in questo senso apprezziamo l’approccio dell’Allegato 2 del decreto e auspichiamo che venga istituita al più presto una Commissione Tecnica che espliciti chiaramente gli indicatori dell’efficienza di conversione”.

Con il decreto, prosegue Righini, “le biomasse finalmente assurgono a un ruolo di primo piano nel paniere delle fonti rinnovabili attraverso la promozione del loro utilizzo per il teleriscaldamento, il biogas, il biometano e i biocarburanti”. Questo grazie anche alla “semplificazione delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti a biometano”, condizione necessaria per l’avvio di un settore che riteniamo strategico in ambito agricolo e nei trasporti.

Nell’ambito dell’incentivazione per la produzione di energia termica, agli strumenti individuati - “a partire dal potenziamento dello strumento dei certificati bianchi”, “dall’impostazione di correlare l’incentivo per la produzione di energia termica e le misure di efficienza alla tipologia di intervento" spostando il  suo peso "sulla bolletta del gas", e "slegandolo così dai vincoli di Bilancio delle manovre finanziarie" -...


lunedì 9 maggio 2011

Wwf:«troppe centrali a biomasse tra Ortona e San Salvo»

ORTONA. Il Wwf Zona Frentana e Costa Teatina esprime oggi «forte preoccupazione sul proliferare di questi tipi di impianti»
Attualmente ben 5 progetti a biomasse, realizzati o in attesa di autorizzazione, della potenza complessiva di 106 MW, sono localizzati a poca distanza l’uno dall’altra: due a Ortona (una da 49,9 MW, a residui di vinacce - l'Aura Energia s.p.a. - e una da 34 MW, a oli vegetali – Ecoenergy s.r.l.), uno a Treglio (da 1 MW, a sansa disoleata e a cippato -  G.C.T s.r.l)  e due a Vasto (una da 4 MW a oli vegetali - Istonia Energy e l’altra di 17 MW a biomasse solide e oli - Industrie Chimiche Puccioni S.p.A), nell'area di Punta Penna.  
         
Al di là delle questioni relative ai singoli impianti, quello che desta maggiore preoccupazione per il Wwf riguarda la mancata disponibilità di dati sulla qualità dell'aria nelle aree interessate da questi progetti.
Già nel mese di marzo l’associazione aveva denunciato le gravi inadempienze della Regione Abruzzosul controllo della qualità dell’aria.


In tutta la Provincia di Chieti non esiste alcun controllo sulle emissioni in atmosfera nonostante il notevole numero di aree industriali (Val di Sangro, Chieti Scalo, Vasto e S.Salvo) e non è stato realizzato neppure il Piano di monitoraggio delle aree industriali del resto previsto dallo stesso Piano di Tutela «Benché per la legislazione italiana ed europea», afferma Ines Palena, presidente di zona del  Wwf, « la biomassa venga assimilata alle altre fonti rinnovabili, in quanto incamera la stessa quantità di CO2 che rilascia una volta bruciata, non può essere considerata una fonte a basso impatto ambientale come il solare o l’eolico, in quanto produce emissioni inquinanti di vario tipo a seguito della combustione. Riteniamo, quindi, che la forte tendenza ad incentivare questo settore, attraverso svariati meccanismi come i Certificati Verdi, piuttosto che gli altri legati alle risorse rinnovabili, non sia alla lunga sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sanitario».


Nell’ultimo Energy Report Wwf del 2011 vengono chiaramente indicate le modalità per ottenere entro il 2050 il 100% dell’energia dalle fonti rinnovabili, sfruttando principalmente energia solare, eolica, idroelettrica e geotermica. L'uso di biocombustibili liquidi e biomasse solide viene rilegato a pochi casi ed in mancanza d'altro.


Certamente, a livello locale, l’unico modo sostenibile per regolamentare l’approvvigionamento energetico –secondo l’associazione ambientalista- passerebbe attraverso «una pianificazione efficace basata sulle reali risorse del territorio e l’elaborazione di linee guida per l’istallazione degli impianti da fonti rinnovabili, strumenti fondamentali che in Abruzzo sono stati redatti solo recentemente».


Il Piano Energetico Regionale promuove l’uso delle biomasse, da cui si prevede la produzione di 200MW di energia entro il 2015, a fronte di una biomassa stimata disponibile per circa 50MW (quindi attraverso la realizzazione di colture dedicate).




Fonte

domenica 24 aprile 2011

Biomasse

Le biomasse comprendono vari materiali di origine biologica, scarti delle attività agricole riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica. Si tratta generalmente di scarti dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'industria.
  • legname da ardere
  • residui agricoli e forestali
  • scarti dell'industria agroalimentare
  • reflui degli allevamenti
  • rifiuti urbani
  • specie vegetali coltivate per lo scopo
Trarre energia dalle biomasse consente di eliminare rifiuti prodotti dalle attività umane, produrre energia elettrica e ridurre la dipendenza dalle fonti di natura fossile come il petrolio. Una fonte di energia pulita su cui l'UE ha deciso di investire al pari dell'eolico.
I biocombustibili sono un'energia pulita a tutti gli effetti. Liberano nell'ambiente le sole quantità di carbonio che hanno assimilato le piante durante la loro formazione ed una quantità di zolfo e di ossidi di azoto nettamente inferiore a quella rilasciata dai combustibili fossili.
Le opere di riforestazione in zone semi-desertiche permettono di recuperare terreni altrimenti abbandonati da destinare alla produzione di biomasse e contemporaneamente migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Le piante svolgono infatti un'importante funzione di "polmone verde" del pianeta, riducendo l'inquinamento e l'anidride carbonica contenuta nell'aria. Le coltivazioni dedicate esclusivamente a produrre biomasse da destinare alla produzione elettrica non fanno eccezione a questa naturale caratteristica delle piante.
Il fatto che l'energia dalle biomasse si basi soprattutto sugli scarti di produzione delle attività produttive è un'ulteriore vantaggio economico e sociale in quanto il settore riutilizza e smaltisce rifiuti in modo ecologico.
La Finlandia rappresenta l'esempio più calzante per descrivere l'importanza delle biomasse e le possibilità di utilizzo. Gran parte degli scarti della lavorazione della carta e del legno dell'industria finlandese sono destinati alle centrali termiche per produrre energia dalle biomasse. Evitando in questo modo di dover stoccare gli scarti in discariche o pagare per il loro incenerimento.
Quello che un tempo era un costo da sostenere si è oggi trasformato in un'opportunità da non perdere e da sfruttare per produrre preziosa energia elettrica.

Va comunque fatta attenzione al concetto di biomassa, per non confonderlo con quello della termodistruzione dei rifiuti. Le biomasse sono esclusivamente scarti di origine vegetale e non vanno confusi con i rifiuti delle attività umane. Per ridurre l'impatto ambientale è inoltre necessario che le centrali siano di piccole dimensioni ed utilizzino biomasse locali, evitando in questo modo il trasporto da luoghi lontani.


domenica 20 febbraio 2011

Bioetanolo dalle praterie, costi minori grazie alla manipolazione della lignina

L’ostacolo principale relativo alla produzione di biocarburante da panico verga è rappresentato dalle difese naturali della pianta: i ricercatori della Noble Foundation sembrano averlo brillantemente superato grazie a una sottoregolazione nella varietà Alamo
(Rinnovabili.it) – Il bioetanolo derivante dal panico verga, l’erba perenne delle praterie, potrebbe diventare meno costoso grazie a una nuova ricerca della Samuel Roberts Noble Foundation (Oak Ridge National Laboratory). L’intero lavoro è stato pubblicato nei Proceedings of the National Acadamy of Sciences
Il tradizionale ostacolo alla produzione di biocarburanti mediante l’utilizzo di quest’erba è rappresentato dalle difese naturali della stessa pianta nei confronti di insetti, funghi e condizioni climatiche; nonostante ciò, comunque, il panico verga rimane una risorsa fondamentale per il settore bioenergetico, visto che richiede poco nitrogeno e acqua, rendendola un bersaglio perfetto per i miglioramenti transgenici. Il team di ricercatori è stato guidato dal cinese Zeng Yu Wang: in questo caso, si è puntato soprattutto sulla diminuzione di un componente cellulare, l’enzima caffeato O-metiltransferasi, così da ottenere una sottoregolazione nella varietà Alamo: è proprio tale modifica da diminuire la lignina, la parte integrante delle pareti cellulari. Il gruppo della Noble Foundation ha così creato una varietà che è più agevolmente convertibile in biofuel e con costi aggiuntivi più accettabili per quel che concerne la fermentazione. Come si evince dalle dichiarazioni di Wang, “la mutazione transgenica richiede una minore temperatura e solamente un terzo del livello di enzimi necessario per una equivalente fermentazione dell’etanolo”.
(il documento è intitolato “Genetic manipulation of lignin reduce recalcitrante and improbe ethanol production from switchgrass”) e mette in luce una versione transgenica di panico in grado di produrre circa un terzo in più dell’etanolo normalmente ottenuto da questa fonte grazie, in particolare, alla particolare fermentazione che la contraddistingue.