domenica 31 luglio 2011

Stop della detrazione fiscale del 55% per le caldaie a biomassa e all'uso dell'olio vegetale puro nei motori agricoli


Due interrogazioni parlamentari del SEN. FERRANTE sullo stop della detrazione fiscale del 55% per le caldaie a biomassa e dell’ON. CALLEGARI sull’uso dell’olio vegetale puro nei motori agricoli, che raccolgono le istanze di AIEL

Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale delle interrogazioni formulate ai rispettivi Ministri

INTERROGAZIONE  Al Ministro dello Sviluppo Economico Presentata dal Sen. Francesco Ferrante

Per sapere, premesso che:
- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2010, il D.M. 26 gennaio 2010 del Ministro dello Sviluppo e dell'Economia, che produrrà effetti negativi per tutti coloro che erano intenzionati a installare una caldaia a biomasse nella propria residenza;
- tra gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che a normativa vigente, D.M. 11 marzo 2008, possono beneficiare della detrazione fiscale del 55%,  è compresa la sostituzione della vecchia caldaia con una caldaia a biomasse;
- è importante evidenziare che nelle norme in vigore il diritto alla detrazione può avvenire entro precise e giuste condizioni: avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5, che per una caldaia da 30 kW è pari al 76%; rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs.152/06, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stessoD.Lgs . 152/2006, quindi sostanzialmente legno vergine;
-  il nuovo Decreto ministeriale introduce, incomprensibilmente come denunciato anche dall'Aiel, nuove condizioni che di fatto annulleranno quasi completamente ogni ragionevole possibilità di usufruire di questa agevolazione fiscale. Di fatti per beneficiare della detrazione sull’acquisto della caldaia a biomasse viene previsto l’obbligo di intervenire, e quindi sostituire, anche porte e finestre con infissi che rispettino i limiti massimi di trasmittanza previsti dalla normativa. In pratica anche coloro che hanno costruito negli ultimi anni la propria casa, per ottenere la detrazione sulla caldaia a biomasse  dovranno cambiare tutte le finestre dell’abitazione, anche quelle realizzate con doppio vetro e buone caratteristiche di isolamento ma che non rispettano i requisiti massimi che il nuovo Decreto ministeriale introduce;
-  inoltre si istituisce un “coefficiente di correzione” 0,3 che nelle intenzioni vuole tener conto della reale quota di rinnovabilità della biomassa con lo scopo di promuovere le biomasse in un contesto paritario con le altre fonti fossili e rinnovabili, ma in pratica si stabilisce che la quota di energia fossile necessaria a produrre il riscaldamento da biomasse combustibili è pari al 30%. Questa assimilazione si può definire solo con un concetto "decisione assurda e inconcepibile";
-  in primo luogo perché la preoccupazione di considerare le biomasse alla pari dei combustibili fossili come gasolio o metano è del tutto incomprensibile, quando gli indirizzi politici nazionali e comunitari sono rivolti a promuovere le rinnovabili e fra queste l’energia prodotta da biomasse. Il provvedimento inoltre contiene un errore assurdo, scambiando il rendimento degli apparecchi termici con la quota di energia fossile imputabile alle biomasse. Nella bibliografia esistente i riferimenti sono ben diversi. Le analisi condotte con il database GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems ver. 4.42 Öko-institut a V. Darmstadt) nei consumi energetici di energia non rinnovabile consumata per produrre l’energia termica utile ( C.E.R. Cumulated Energy Requirement) , indicano chiaramente  che la legna da ardere ha un coefficiente di 0,036 e il pellet 0,1 rispetto al coefficiente  0,30 indicato nel decreto del MSE, quasi 10 volte maggiore nel caso della legna !!!;
- si evidenzia che la caldaia a legna più efficiente emette meno polveri sottili a parità di kg di legna bruciata rispetto ad una caldaia meno efficiente, e questo in un rapporto più che proporzionale al miglioramento percentuale del rendimento. Pertanto, nell'ipotesi proposta, non solo il consumo di legna e quindi l'emissione di polveri sottili è inferiore a quella che scaturisce dagli obblighi del Decreto, ma, grazie alla maggiore efficienza delle caldaie, si ottiene un ulteriore abbattimento delle emissioni in termini di polveri sottili;
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede al Ministro dello sviluppo Economico di conoscere:
se non intenda urgentemente correggere, in modo da migliorare, il D.M. 26 gennaio 2010 aggiungendo i seguenti requisiti già  previsti dal Decreto 11 marzo 2008:
-  miglioramento del rendimento del "generatore di calore" a biomasse, passando dall'attuale classe 3 norma Europea UNI-EN 303-5 (76% per una caldaia di 30 kW ) ad un rendimento di 6 punti superiore (82% per una caldaia di 30 Kw). Con limitazione all'88% per i generatori con potenza termica superiore a 300 kW ;
- obbligo di installazione di una regolazione climatica che piloti la temperatura dell'acqua per il riscaldamento in funzione della temperatura esterna;
- obbligo di installazione contestuale alla caldaia a legna di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su ogni radiatore;
- rendere obbligatoria l’installazione di un accumulo inerziale per le caldaie manuali che deve essere dimensionato secondo la formula di calcolo della UNI EN 303-5;
- aggiunta dell'obbligo di asseverazione da parte del tecnico progettista, del soddisfacimento dei predetti requisiti ;
- eliminazione di ogni soglia minima di potenza.

Interrogazione a risposta scritta 4-06189 presentata dal On. Corrado Callegarigiovedì 18 febbraio 2010, seduta n.285

 Al Ministro dell'Economia e delle Finanze,
Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.- Per sapere
premesso che:
il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti ha incluso l'olio vegetale puro tra i prodotti classificati come biocarburanti e, a tale titolo, riportati nell'Allegato I di cui all'articolo 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 128 del 2005;
successivamente, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha previsto, tra l'altro l'equiparazione dell'olio vegetale puro al gasolio agricolo, introducendo la possibilità di esenzione dall'accisa per diverse forme di impiego di tale prodotto;
in specie, il suddetto decreto legislativo n. 26 del 2007 prevede l'esenzione dall'accisa per l'olio vegetale puro immesso nei motori agricoli, per quello utilizzato nel riscaldamento delle serre, nonché per quello impiegato negli impianti che producono energia elettrica;
l'efficacia delle disposizioni che prevedono le suddette agevolazioni, per quanto disposto dallo stesso decreto legislativo n. 26 del 2007, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi delle vigenti norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea);
il relativo provvedimento risulta essere stato regolarmente notificato (n. 529 del 2008) alla Commissione europea che non ha, però, provveduto all'approvazione, a causa di una divergente interpretazione, rispetto a quella data dalle competenti autorità italiane, riguardo alla base giuridica comunitaria, in riferimento alla quale consentire l'esenzione di cui trattasi;
il decreto legislativo n. 26 del 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007, e l'evidente ed enorme ritardo che, ancora oggi, si sta scontando è da ritenere particolarmente grave, nonché particolarmente penalizzante per gli agricoltori interessati, tenuto anche conto che, in altri Paesi dell'Unione europea, primi fra tutti Austria e Germania, le stesse pratiche di esenzione risultano essere, da tempo, perfezionate e, di conseguenza, l'olio vegetale puro è regolarmente utilizzato come biocarburante in regime di esenzione di accisa;
il grave ritardo accumulato ai fini dell'attuazione delle agevolazioni previste daldecreto legislativo n. 26 del 2007, oltre ai problemi di cui sopra, rischia di far, definitivamente, perdere interesse nei confronti di scelte produttive di assoluto interesse strategico, quali, indubbiamente sono, quelle legate alla produzione di bio-carburanti -:
se e quali iniziative si intendano intraprendere al fine di risolvere i problemi connessi all'autorizzazione da parte della Commissione europea e di giungere ad una sollecita soluzione positiva del problema dell'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali puri.(4-06189).